Lo statuto

STATUTO F.A.P.I.B.

STATUTO

 

Parte Prima

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata:

“Associazione Nazionale Fornitori Apparecchiature, Attrezzature ed Arredamenti per Istituti di Bellezza e per il  Benessere della Persona, Acconciatori, Operatori del Fitness e Centri di Abbronzatura Indoor”, in forma abbreviata “F.A.P.I.B.”.

L'Associazione ha sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47.

Su delibera del Comitato di Presidenza, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire delegazioni e/o uffici distaccati in Italia e all'estero.

 

Art. 2 - Scopi.

In conformità ai principi per i quali é stata costituita FAPIB ha i seguenti scopi:

a) di tutelare gli interessi del settore e solidalmente, ove occorra, quelli dei singoli associati, in tutti i casi nei quali l'intervento sia conforme alle finalità dell’Associazione, assumendone, se del caso, la rappresentanza in tutte le circostanze che lo richiedono anche nei rapporti con le autorità competenti;

b)  di  organizzare,  direttamente  o  indirettamente,  ricerche,  studi,  dibattiti,  convegni  e  manifestazioni fieristiche su temi di interesse specifico e generale del settore rappresentato;

c) di istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Scuola, Università, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

d) di promuovere, con adeguate azioni, il progresso scientifico e tecnologico del settore nonché il suo sviluppo  e  la  sua  crescita,  favorendo  la  ricerca,  la  produzione  e  la  commercializzazione  di  articoli  e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'utilizzatore e dell'ambiente;

e) di favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente  l'immagine  ed  il  ruolo  delle  imprese  associate,  anche  promuovendo  iniziative  editoriali all'uopo;

f) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;

g) di promuovere ed organizzare corsi di formazione e informazione per le imprese aderenti;

h) di attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare  ad  attività  di  natura  imprenditoriale,  finalizzate  ad  una  migliore  realizzazione  degli  scopi associativi.

L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può compiere atti e fatti giuridici ed assumere obbligazioni.

L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

 

 

Parte Seconda

SOCI

Art. 3 - Requisiti.

Sono Soci effettivi le imprese, sotto qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti nel territorio nazionale, produttrici, importatrici e/o distributrici con marchio proprio di articoli attinenti l'Associazione e, più in generale, che esercitano nel settore di cui all’art. 1 del presente Statuto.

Tra i Soci effettivi sono ricompresi i Soci fondatori, con uguali diritti e doveri degli altri associati.

 

Art. 4 - Ammissione e Durata.

Per i Soci effettivi   l'adesione è della durata minima di due anni e, successivamente al primo biennio, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Trascorso il biennio iniziale il Socio effettivo può disdire la propria adesione con preavviso di sei mesi, inviato con lettera raccomandata a/r al Presidente dell'Associazione.

Possono richiedere di far parte dell’Associazione le imprese che svolgono una o più delle attività di cui all’Art. 3 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante, contenente la dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e del Regolamento interno.

La domanda  deve  essere corredata dal certificato di  iscrizione  alla  Camera di  Commercio, contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza. Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede, delle succursali, degli stabilimenti e altre eventuali unità, il fatturato  globale  annuo  relativo  al  settore  oggetto  dell’Associazione,  il  numero  degli  addetti,  nonché quant'altro prevede l'apposito modulo di adesione.

Le domande di adesione vengono valutate dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile. Le domande vengono accolte senza motivazione o respinte con motivazione.

Contro  la  deliberazione  negativa  é  possibile  ricorrere  al  Collegio  dei  Probiviri  che  deciderà  in  modo definitivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

II Comitato di Presidenza può, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di riservatezza, chiedere accertamenti sulle imprese candidate ad associarsi.

Ai fini della quantificazione dei contributi, le imprese associate devono comunicare ogni anno eventuali aggiornamenti relativi ai dati di cui sopra.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi l'adesione decorre dal mese di ammissione.

 

Art. 5 - Diritti dei Soci.

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione.

I  Soci  effettivi,  inoltre,  hanno  diritto  di  partecipazione  ed  elettorato  attivo  e  passivo  negli  organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione, nonché di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi dell'Associazione nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

 

Art. 6 - Doveri dei Soci.

L'adesione  all’Associazione  comporta  l'obbligo  di  osservare  il  presente  Statuto,  i  Regolamenti,  le disposizioni attuative dello Statuto e le deliberazioni degli Organi dell’associazione.

L'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le imprese associate ed i loro rappresentanti devono operare con piena affidabilità e correttezza sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa.

In particolare il Socio deve:

a) partecipare attivamente alla vita associativa;

b) fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

c) versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dal successivo art. 7.

Per l'accesso  alle  cariche  di  Presidente  e  componente  del  Comitato  di  Presidenza  dell'Associazione  é richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

 

Art. 7 - Contributi.

Le imprese associate devono versare i contributi associativi annui nell'ammontare e nei termini deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

II versamento dei contributi viene effettuato, a richiesta dell’Associazione, entro il primo trimestre di ciascun esercizio.

Qualora l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro tre mesi dalla stessa devono essere versati i contributi previsti, calcolati in dodicesimi se l'adesione viene approvata nel secondo semestre dell'anno.

L’Associazione può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi per la copertura di costi riferiti a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che  giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Essi non saranno vincolanti per i Soci minoritari che non condivideranno il progetto e che conseguentemente non ne beneficeranno.

L’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Comitato di Presidenza e nei termini deliberati dall’Assemblea, può altresì deliberare il versamento di contributi straordinari a copertura di eventuali perdite e/o costi e/o oneri sopravvenuti e/o imprevisti.

Per le imprese associate temporaneamente inattive o in difficoltà che ne facciano domanda la quota può essere ridotta dal Comitato di Presidenza con criterio forfettario.

Alle imprese che provvedono al versamento dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, possono essere applicati, con delibera del Consiglio Direttivo, gli interessi di mora, definiti nella misura di cui al D. Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche – attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti ovvero nella misura decisa dall’Assemblea stessa.

Le imprese associate non in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno solare di competenza, non hanno diritto di voto in Assemblea.

Qualsiasi contributo associativo é irripetibile, intrasmissibile e non costituisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione in favore del Socio.

 

Art. 8 - Sanzioni.

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell'Associazione;

b) censura dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;

e) decadenza  dei  rappresentanti  dell’impresa  che  ricoprono  incarichi  in  sedi  di  rappresentanza  esterna dell'Associazione;

f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e del regolamento interno;

Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento adottato deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

  

Art. 9 - Cessazione della condizione di Socio.

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;

b) per cessazione dell'attività esercitata dal momento della formale comunicazione;

c) per  fallimento  dichiarato  con  sentenza  passata  in  giudicato  o  per  l’ammissione  ad  altre  procedure concorsuali;

d) per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

   

Parte terza

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato di Presidenza;

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;

f) il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili;

g) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 11 - Assemblea.

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci effettivi in regola con il versamento delle quote sociali relative all'anno solare di competenza.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di tre deleghe.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente, alla stessa controllante, anche non residente, sono considerate, per quanto riguarda la delega, come una sola impresa.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Ciascun Socio effettivo dispone in Assemblea di n° 1 voto.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri.

 

Art. 12 - Riunioni e Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria una volta all'anno, entro i primi sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;

b) in via straordinaria:

- quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo;

- su richiesta motivata di un quarto dei Soci in regola con gli obblighi associativi al momento della richiesta;

- su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni;

- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta dei Soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti.

La  convocazione  avviene  mediante  comunicazione  scritta  spedita  a  ciascun  Socio  al  suo  domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica, fax o telegramma con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

 

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea.

L’Assemblea é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea é validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche  nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative agli organi di cui all'Art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall’Art. 30.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell’Associazione si applicano gli Artt. 30 e 31.

Hanno diritto al voto tutti gli associati effettivi regolarmente iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni  vengono  constatate  mediante  verbale  sottoscritto  da  chi  presiede  e  da  un  Segretario nominato dal Comitato di Presidenza.

 

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea.

Spetta all’Assemblea:

a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, delle politiche generali del settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

b) determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall’Art. 20;

d) eleggere il revisore contabile o i componenti il Collegio dei Revisori Contabili;

e) eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste all’Art. 25;

f) ratificare il budget proposto dal consiglio direttivo;

g) approvare il bilancio consuntivo;

h) approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari proposti dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato di

Presidenza;

i) apportare le modificazioni del presente Statuto con le modalità previste dall'Art. 30;

m) sciogliere l'Associazione con le modalità previste dall’Art. 31.

 

Art. 15 – Consiglio Direttivo.

Sono componenti del Consiglio Direttivo, composto da sette a nove membri:

a) il Presidente;

b) i Vice Presidenti (2) e i Consiglieri Incaricati eletti con le modalità di cui all’art. 21;

c) il Past-President, senza diritto di voto, al quale può essere attribuito per meriti riconosciuti il titolo di

“Onorario” (Honorary Past President);

d) gli altri consiglieri eletti dall’assemblea.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio

Direttivo.

Il consiglio direttivo non potrà essere composto da più di un rappresentante per ciascun socio.

Il Past President non ha diritto di voto, salvo che venga eletto dall’Assemblea come consigliere ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.

 

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria quando lo ritenga  opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Comitato di Presidenza o un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente con  lettera  spedita  almeno  sette  giorni  prima  della  data  dell'adunanza.  In  caso  di  urgenza  può  essere convocata con posta elettronica, fax, o telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica. Salvo i casi previsti dall’Art. 9 lettera d), le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le nomine e/o le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice

Presidenti.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono personalmente alle riunioni per tre volte consecutive e quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette.

Il Consiglio Direttivo coopta nuovi componenti elettivi in sostituzione di quelli decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e da un Segretario nominato dal Comitato di Presidenza.

 

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) nominare la Commissione di designazione del Presidente, la quale si occuperà di interpellare direttamente tutti i Soci effettivi;

c) approvare, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti (2) e gli eventuali Consiglieri incaricati all’interno del Consiglio Direttivo stesso, prima dell’elezione da parte dell’assemblea;

d) nominare e revocare l’eventuale Direttore Generale;e) nominare il Tesoriere;

f) deliberare la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi o dei Comitati merceologici ed approvarne i regolamenti, i programmi ed il budget;

g) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere  in  esame tutte le questioni di carattere generale con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

h) deliberare le direttive generali per il Comitato di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea;

i) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell’Assemblea;

j) deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;

k) approvare il budget ed il bilancio consuntivo con la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;

l) proporre all’Assemblea la misura dei contributi ordinari e straordinari;

m) adottare le sanzioni;

n) formulare e proporre, per l'approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente Statuto;

o) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;

p) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

q) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione;

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte al Presidente, ai Vice Presidenti e/o agli eventuali Consiglieri Incaricati, anche disgiuntamente.

 

Art. 18 - Comitato di Presidenza. 

II Comitato di Presidenza, formato da tre a sei membri eletti con le modalità di cui all’art. 21 del presente statuto, è composto:

a) dal Presidente;

b) dai due Vice Presidenti;

c) da consiglieri incaricati in numero massimo di tre in rappresentanza dei Settori merceologici attinenti l’Associazione.

I componenti eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.

Per quanto riguarda le cooptazioni e le riunioni del Comitato di Presidenza si fa riferimento a quanto previsto all’art. 16 per il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 19 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza.

Spetta al Comitato di Presidenza:

a) stabilire l’azione a breve termine dell'Associazione esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione; b) dirigere l’attività dell'Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e controllarne i risultati;

c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Direttivo;

d) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati tecnici per determinati scopi e lavori;

e) eleggere, revocare e designare i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi di rappresentanza istituzionale esterna;

f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio consuntivo ed il budget ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve riferire nella sua prima riunione;

h) proporre al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore dell'Associazione;

i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’eventuale organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

1) approvare convenzioni di natura organizzativa;

m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

 

Art. 20 - Presidente.

I1 Presidente é eletto dall’Assemblea ordinaria su proposta della Commissione di designazione.

A tal fine, nell’ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone all’Assemblea una rosa di nominativi o più indicazioni sulle quali l’Assemblea decide a scrutinio segreto.

All’Assemblea  devono  comunque  essere  sottoposte  dalla  Commissione  di  designazione  le  indicazioni appoggiate da un numero significativo di Soci (almeno cinque).

II Presidente dura in carica tre anni.

II Presidente può essere rieletto per un ulteriore triennio successivo al primo mandato.

E' rieleggibile, per un
ulteriore triennio, decorsi tre anni di intervallo dalla sua ultima permanenza in carica.

II Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio avanti qualsiasi Autorità, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo  giudiziaria,  amministrativa,  arbitrale,  sia  nazionale  che  internazionale,  nominando  avvocati  e procuratori alle liti.

II Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

II  Presidente  rappresenta  l’Associazione  nelle  Assemblee  delle  Associazioni,  Fondazioni,  Istituzioni pubbliche  e  private  -  comprese  le  Istituzioni  specializzate  –  Consorzi,  Società,  Enti,  Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali nelle quali l’Associazione partecipa, con facoltà di farsi rappresentare.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. La firma di uno dei

Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Vice Presidente più anziano assume la presidenza  pro-tempore  ed  entro  tre  mesi  dall'assunzione  dell'incarico  pro-tempore  deve  provvedere  a convocare l’Assemblea .

 

Art. 21 - Vicepresidenti e Consiglieri incaricati.

Nella  realizzazione   del  programma   triennale   di  attività,   nella   conduzione  e   nella   rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da n° 2 Vice Presidenti elettivi, entrambi con funzioni di vicario. A tal fine,  in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea chiamata all’elezione, il  Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di  attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati, per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.

L’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri

Incaricati.

I Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di un triennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un triennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

La rappresentanza dell’associazione spetta, oltre che al Presidente, anche ai singoli Vice Presidenti e ai

Consiglieri Incaricati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

 

Art. 22 - Aree di attività e commissioni.

I  Vice  Presidenti  o  i  Consiglieri  Incaricati  cui  siano  state  affidate  deleghe  operative  costituiscono  e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.

Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei componenti, con adeguata rappresentanza di tutte le  componenti dell'Associazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente o Consigliere Incaricato competente.

Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza che possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati. L'attività delle Commissioni é supportata dalla eventuale struttura funzionale dell'Associazione.

 

Art. 23 – Revisore Contabile, Collegio dei Revisori Contabili.

L’Assemblea ordinaria successiva a quella che ha visto l'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, un Revisore contabile o un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi nonché due supplenti, scegliendoli in una lista di almeno cinque candidati scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ciascun Socio può votare per non più di tre candidati.

Fermo restando il numero massimo di tre preferenze, é ammessa la possibilità di indicare un nominativo diverso da quelli riportati nella lista.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

In caso di Collegio i componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. I Revisori Contabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Revisori contabili effettivi partecipano alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, qualora non soci senza diritto di voto.

I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero di voti conseguiti; in caso di parità risulta eletto quello più anziano.

Ai Revisori competono le verifiche periodiche sulla regolarità dell’amministrazione dell’Ente nonché e la ratifica del bilancio consuntivo e preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, completandolo con la relativa relazione del Collegio.

 

Art. 24 - Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea di ogni triennio dispari ovvero, in mancanza, l’assemblea appositamente convocata in seguito all’insorgenza di liti, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La  carica  di  Proboviro  è  incompatibile  sia  con  la  carica  di  Presidente  o  di  Proboviro  di  un'altra organizzazione similare sia con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione medesima.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede, entro 10 giorni, alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. In mancanza di nomina entro il predetto termine, la parte che ha già provveduto alla nomina potrà  ricorrere al Presidente del Tribunale di Milano perché provveda alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.

II Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre Probiviri eletti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle  parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

II Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

II collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

I1 collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

II lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine é prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

II lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. II lodo è inappellabile.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8, la  decadenza  dalle  cariche  può  essere disposta,  oltre  che  dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri partecipano alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto e, su richiesta del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, alle sedute del Consiglio stesso.

 

Art. 25 - Disposizioni generali sulle cariche.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante, il suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione  o  Direttori  Generali.  Sono  altresì  considerati  rappresentanti  dell'impresa,  su  delega formalmente espressa, gli amministratori, i preposti all’esercizio dell’impresa e i dirigenti dell'impresa.

La proposta del rappresentante, avanzata dal Socio, ha valore di delega formale. Fatta eccezione per la carica di  Presidente, i rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 23 e 24 e quella del Tesoriere.

Tutte le cariche ricoperte dai rappresentanti delle varie imprese associate sono a titolo gratuito.

II Consiglio  Direttivo  può deliberare l’anticipo  o il rimborso delle spese sostenute  nell’esercizio  delle cariche.

L’associazione ed i singoli associati s’impegnano espressamente a sostenere, anche economicamente, il Presidente, i Vice Presidenti, il Past President, i Consiglieri e tutti i membri degli organi di direzione e di coordinamento  dell’associazione  che  abbiano  agito  nell’interesse  dell’associazione  medesima  e  per  il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto.

 

Art. 26 - Direttore Generale.

I1  Direttore  Generale,  qualora  l'Associazione  intendesse  avvalersene,  viene  nominato  e  revocato  dal

Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.

I1 Direttore Generale coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni.

II Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici, amministra con il controllo e la guida del Tesoriere le disponibilità economiche ed ha la gestione ordinaria dell’Associazione nell’ambito del budget.

Egli partecipa senza diritto di voto all’Assemblea, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, dei Gruppi e delle Commissioni tecniche e propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea, in Consiglio Direttivo e in Comitato di Presidenza.

Assume e dimette il personale, stipula contratti di collaborazione o consulenza, con il parere favorevole del

Comitato di Presidenza.

 

 

Parte quarta

FONDO COMUNE, BILANCI E TESORIERE

Art. 27 - Fondo comune.

II fondo comune dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'Art. 7;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

II fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto le imprese associate, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Una quota del fondo comune, da incrementare anno per anno, dovrà essere destinata a garanzia di eventuali azioni da chiunque promosse nei confronti dell’associazione e/o dei componenti degli organi direttivi che agiscono in nome e per conto dell’associazione e/o in conformità agli interessi dell’associazione.

 

Art. 28 - Budget e bilancio consuntivo.

Per ciascun anno solare il budget dell’Associazione é approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta del

Comitato di Presidenza e ratificato dall’Assemblea, secondo le procedure previste dagli Artt. 17 e 19.

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea predisposto dal Comitato di Presidenza.

II documento è composto da:

a) Stato Patrimoniale;

b) Conto Economico;

Esso è sottoposto all'approvazione dell’Assemblea ordinaria, insieme alla propria relazione e a quella del

Revisore contabile o del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Revisore contabile o al  Collegio dei

Revisori Contabili trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria.

 

Art. 29 - Tesoriere.

II Tesoriere viene nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Tale incarico può essere assolto anche da professionista esterno iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili . L’incarico in questo caso sarà conferito su delibera, per maggioranza, del Consiglio Direttivo e sempre su proposta del Presidente.

Il Tesoriere si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede, nei limiti previsti nell’atto di nomina o  nella lettera di incarico in caso di professionista esterno, alle spese da pagarsi su mandato del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo e al Comitato di Presidenza in materia di budget e bilancio consuntivo.

II mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente o in base a quanto previsto con apposita lettera di incarico; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Tesoriere decade con la nomina del suo successore.

 

 

Parte quinta

MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

 Art. 30 - Modificazioni statutarie.

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da  notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

 

Art. 31 - Scioglimento.

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente  con il voto favorevole di tanti

Soci che rappresentino almeno i tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

 

Parte sesta

NORME FINALI

Art. 32 - Rinvio legislativo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di cui al vigente Codice Civile.